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Fabbricati rurali e ravvedimento operoso.

Scritto da M. Riggio.

L’Agenzia delle Entrate invita al ravvedimento operoso inviando ai i contribuenti la notifica che qui vedete riportata.

Si tratta di un avviso che ricorda l’obbligo di registrare al  Catasto Edilizio Urbano i fabbricati rurali censiti, invece, al Catasto Terreno. Bisognava adempiere tale obbligo entro il 30 Novembre 2012 (art. 13. D.l. n° 201/2011); sono previste sanzioni pecuniarie per omessa dichiarazione cha vanno dai 1.032  euro ai 2.000 euro.

Ciò nonostante l’Agenzia delle Entrate invita ancora al ravvedimento operoso, sollecitando gli utenti a presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, riducendo l’eventuale sanzione prevista.

 Un mio cliente si è visto recapitare questa notifica ma non si trova in possesso di alcun fabbricato censito al catasto terreni, per tanto la notifica è da non tenere in considerazione.

Invito, dunque tutti i lettori a porre attenzione, innanzitutto, alla corrispondenza corretta del codice fiscale riportato in alto a sinistra con il mittente (vedi immagine riportata: i campi sono oscurati per motivi di privacy, il contenuto dei dati è indicato nella dicitura riportata sulla mascherina nera).

Poi, verificate la situazione censuaria dei vostri immobili: verificate cioè che i dati catastali riportati siano corretti ed effettivamente corrisponderti ad un immobile in vostro possesso censito al Catasto terreni. Può essere necessario fare una visura delle vostre proprietà; potete farlo autonomamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, qualora siate in possesso delle credenziale di accesso alla sezione “Servizi catastali online/ Consultazione personale online”, oppure farvi aiutare da un tecnico abilitato.

Se i dati sono corretti e la notifica è stata davvero utile a ricordarvi di procedere con ravvedimento operoso rivolgetevi ad un tecnico abilitato per produrre la dichiarazione necessaria.

 

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