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Fabbricati rurali e ravvedimento operoso. - Alcuni chiarimenti

Scritto da M. Riggio.

 Alcuni chiarimenti.

Cosa si  intende per fabbricato rurale?

Si intende un edificio che insiste su un terreno. «Tale fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile viene dichiarato asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche» (art. 9 D.l. n° 557/1993).

Esso può essere utilizzato come abitazione o essere a servizio dell’attività agricola sussistente nel terreno circostante.

 

A quale categoria catastale può essere associato?

Si distinguono:

  • fabbricati rurali di categoria A/6: adibiti ad abitazione (con esclusione delle tipologie di lusso, ville e appartamenti signorili);

  • fabbricati rurali di tipo strumentale di categoria D/10: destinati a funzioni produttive connesse alle attività agricole.

 

Quali sono i fabbricati rurali esclusi dall’obbligo di iscrizione al catasto?

Le tipologie di immobili qui elencate sono esonerate dall’’obbligo di iscrizione al catasto:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;

  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante su suolo naturale;

  • vasche per acquacoltura o vasche di accumulo per l’irrigazione dei terreni;

  • manufatti isolati privi di copertura;

  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza inferiore a 1,80 m e con una volumetria inferiore a 150 m3;

 

Link utili:

Agenzia delle Entrate: scheda informativa sui fabbricati rurali

 

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