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Fabbricati rurali e ravvedimento operoso.

Scritto da M. Riggio.

L’Agenzia delle Entrate invita al ravvedimento operoso inviando ai i contribuenti la notifica che qui vedete riportata.

Si tratta di un avviso che ricorda l’obbligo di registrare al  Catasto Edilizio Urbano i fabbricati rurali censiti, invece, al Catasto Terreno. Bisognava adempiere tale obbligo entro il 30 Novembre 2012 (art. 13. D.l. n° 201/2011); sono previste sanzioni pecuniarie per omessa dichiarazione cha vanno dai 1.032  euro ai 2.000 euro.


Ciò nonostante l’Agenzia delle Entrate invita ancora al ravvedimento operoso, sollecitando gli utenti a presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, riducendo l’eventuale sanzione prevista.

 Un mio cliente si è visto recapitare questa notifica ma non si trova in possesso di alcun fabbricato censito al catasto terreni, per tanto la notifica è da non tenere in considerazione.

Invito, dunque tutti i lettori a porre attenzione, innanzitutto, alla corrispondenza corretta del codice fiscale riportato in alto a sinistra con il mittente (vedi immagine riportata: i campi sono oscurati per motivi di privacy, il contenuto dei dati è indicato nella dicitura riportata sulla mascherina nera).

Poi, verificate la situazione censuaria dei vostri immobili: verificate cioè che i dati catastali riportati siano corretti ed effettivamente corrisponderti ad un immobile in vostro possesso censito al Catasto terreni. Può essere necessario fare una visura delle vostre proprietà; potete farlo autonomamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, qualora siate in possesso delle credenziale di accesso alla sezione “Servizi catastali online/ Consultazione personale online”, oppure farvi aiutare da un tecnico abilitato.

Se i dati sono corretti e la notifica è stata davvero utile a ricordarvi di procedere con ravvedimento operoso rivolgetevi ad un tecnico abilitato per produrre la dichiarazione necessaria.

 


 Alcuni chiarimenti.

Cosa si  intende per fabbricato rurale?

Si intende un edificio che insiste su un terreno. «Tale fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile viene dichiarato asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche» (art. 9 D.l. n° 557/1993).

Esso può essere utilizzato come abitazione o essere a servizio dell’attività agricola sussistente nel terreno circostante.

 

A quale categoria catastale può essere associato?

Si distinguono:

  • fabbricati rurali di categoria A/6: adibiti ad abitazione (con esclusione delle tipologie di lusso, ville e appartamenti signorili);

  • fabbricati rurali di tipo strumentale di categoria D/10: destinati a funzioni produttive connesse alle attività agricole.

 

Quali sono i fabbricati rurali esclusi dall’obbligo di iscrizione al catasto?

Le tipologie di immobili qui elencate sono esonerate dall’’obbligo di iscrizione al catasto:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;

  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante su suolo naturale;

  • vasche per acquacoltura o vasche di accumulo per l’irrigazione dei terreni;

  • manufatti isolati privi di copertura;

  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza inferiore a 1,80 m e con una volumetria inferiore a 150 m3;

 

Link utili:

Agenzia delle Entrate: scheda informativa sui fabbricati rurali

 

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